Il diritto intellettuale è del cuoco 14 Novembre 2015 – Posted in: FOOD

Qualora un ristoratore o un cuoco inventi un piatto originale ed elaborato,
nessuno altro che l’inventore è autorizzato ad utilizzare la ricetta,
prima che un anno sia passato,
in modo tale che l’inventore abbia il diritto esclusivo di ricavare
un profitto da esso all’interno del suddetto periodo,
e in modo da indurre altri a fare uno sforzo e a distinguersi
per le invenzioni nello stesso campo“.

Legge di Sybaris, 510 A.C.circa

Ecco il resoconto del MOCK TRIAL FOOD AND DESIGN tenutosi venerdì 13 novembre 2015 alla Triennale di Milano.

RELAZIONE SUL FATTO | Giudice relatore avvocato Anna Maria Stein

Gualtiero Marchesi, cuoco italiano di fama internazionale, ha cresciuto molti allievi, alcuni dei quali sono poi diventati famosi. Nella sua cucina sono passati molti cuochi ed assistenti che hanno potuto conoscere in dettaglio le ricette di Marchesi. Fra i piatti più noti del Maestro c’è il riso, oro e zafferano. Uno di questi cuochi, Guido Rossi, dopo un contrasto con Marchesi, apre un proprio ristorante a Milano dove serve ai propri clienti un piatto identico a quello di Marchesi denominato Risotto Oro e Zafferano, Omaggio a Marchesi, presentandolo allo stesso modo e adottando lo stesso prezzo. Nella ricetta originale viene utilizzato il riso Carnaroli che è adatto per cucinare il risotto. Vi sono altri tipi di riso che hanno caratteristiche simili al Carnaroli e che possono essere utilizzati per il risotto. Il riso che si assume in violazione, presentato con lo slogan Risotto Oro e Zafferano, Omaggio a Marchesi, utilizza il tipo basmati. Basmati è un riso di buona qualità, ma non adatto per cucinare il risotto. Inoltre, il riso utilizzato dal convenuto è un Basmati di bassa qualità.
Alcuni chicchi sono macchiati, rotti e molto cristallini, sintomo di una lavorazione che deteriora i chicchi (anche quelli apparentemente integri).
Gualtiero Marchesi si è quindi rivolto all’Autorità giudiziaria milanese per vedere tutelati i propri diritti.

LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO | Dottoressa Cinzia Simonelli del Centro di Ricerche dell’Ente Risi Italiano

Il Giudice istruttore ha disposto una CTU tecnica per chiarire se esistano e quali siano le differenze fra il riso utilizzato da Marchesi e quello utilizzato dal convenuto, anche sotto il profilo qualitativo. É stata nominata quale Consulente Tecnico d’Ufficio la Dott.ssa Cinzia Simonelli del Centro di Ricerche dell’Ente Risi Italiano. La CTU ha esposto al Collegio le differenze fra i vari tipi di riso, ponendo in evidenza quali varietà siano adatte per la preparazione del risotto e ha analizzato la qualità del riso utilizzato da Guido Rossi
per la preparazione del proprio piatto, concludendo che la varietà di riso utilizzata non è adatta per la preparazione del risotto e che la qualità del riso utilizzato non rispetta gli standard previsti dalle normative.

LA DISCUSSIONE | Avvocato Mario Franzosi (legale di Gualtiero Marchesi) e Avvocato Cristiano Bacchini (legale di Guido Rossi)

Il piatto di Marchesi è costituto da un piatto tondo con un bordo nero dove è disposto il risotto allo zafferano; sopra il quale viene appoggiata, alla fine della preparazione, una foglia d’oro per uso alimentare. Da qui, il nome del piatto e un’immagine del medesimo che Marchesi considera distintivi.
Marchesi ha registrato il 14 dicembre 2002 il design comunitario 000005/2002 che riproduce il piatto e il risotto nella sua presentazione finale. Piatto che è stato pubblicato su diversi libri, riviste, siti di cucina e riviste culturali e d’arte. Marchesi ritiene che l’impiattamento in esame possa trovare tutela anche sotto il profilo autorale così come le modalità di presentazione e promozione del piatto sotto il profilo concorrenziale. Assume Marchesi che l’immagine del piatto in unione con la dizione riso, oro e zafferano o anche considerato singolarmente possa essere tutelabile come marchio. Assume la parte convenuta che il design registrato non è valido e che il piatto in sé, non sia comunque tutelabile sotto il profilo
del diritto d’autore e che il marchio in esame non sia valido in quanto descrittivo.

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